L’INPS, con circolare n. 14 del 4 febbraio 2020, ha fornito indicazioni operative sotto il profilo contributivo in merito a quanto previsto dall’art. 8 del D.L n. 109/2018.
L’Ente, nella presente circolare, ha riportato quanto gia’ disposto dall’art 8 del D.L n. 108/2019 il quale ha istituito la zona franca urbana (ZFU) nel territorio della Citta’ metropolitana di Genova colpita dal crollo del ponte Morandi. La menzionata disposizione ha previsto, in favore delle imprese con sede principale o sede operativa all’interno della zona franca o che hanno subito, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato pari al 25% (nel periodo tra il 14 agosto 2018 e al 30 settembre 2018):
- misure agevolative di natura fiscale;
- esonero dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica).
A chi spetta l’esonero?
- Ai datori di lavoro sulle retribuzioni di reddito da lavoro dipendente;
- Ai titolati di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attivita’ all’interno della zona franca;
- Imprese che hanno avviato la propria attivita’ all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019.
Ambito di applicazione
L’INPS ha chiarito che le modalita’ di concessione delle agevolazioni fiscali e contributive, esclusivamente per i periodi imposta 2018 e 2019, nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato sono state regolamentate dal MISE.
L’Istituto al fine di semplificare lo svolgimento degli adempimenti contributivi da parte dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per la ZFU, rammenta che:
- in ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione e’ prevista la riduzione dei versamenti da effettuare con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) ex art 8, comma7, D.L. n. 109/2018;
- ai fini dell’utilizzo in compensazione delle agevolazioni previste dall’articolo8, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 73/E del 5 agosto 2019, il codice tributo “Z161”.
L’Istituto ha chiarito che il codice, in applicazione a quanto disposto dalla Risoluzione ADE, dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
La compensazione dovrà essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del committente ovvero dovuti dai lavoratori autonomi.
Si ricorda che per i soggetti che svolgono attività agricole la quota di contribuzione INAIL, esclusa dall’esonero, deve essere versata con le consuete modalità.
L’INPS ha precisato che qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2018 e nell’anno 2019, i medesimi – ai fini dell’effettivo godimento delle misure concesse – possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto in scadenza nel corso del 2020.