Con il Decreto Ministeriale 28 novembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore” tutte le donazioni, siano esse in denaro od in natura, effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore permettono ai donatori di godere di agevolazioni fiscali.
A seguito dell’emanazione di questo provvedimento, rispetto alla precedente normativa ed alla tipologia di beni oggetto della donazione non vi è più alcuna distinzione merceologica di sorta.
Tutti gli Enti del Terzo Settore possono permettere la detrazione/deduzione ai soggetti donatori?
Tutti gli Enti del Terzo Settore con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società consentono al donatore di godere della detrazione (se persone fisiche) o della deduzione (se enti o società oppure persone fisiche qualora più conveniente).
Pur attualmente in assenza sia dell’autorizzazione della Commissione europea sulle agevolazioni fiscali sia dell’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore delle quali siamo ancora in attesa, possono attualmente accedere a questi stessi benefici anche le Onlus, le Odv e le Aps iscritte negli appositi registri, a patto che le donazioni vengano utilizzate in conformità alle proprie finalità statutarie tale agevolazione.
A quanto ammonta il beneficio fiscale per coloro che effettuano la donazione?
Coloro che effettuano una donazione in natura seguendo le indicazioni del Decreto potranno godere di una
- detrazione Irpef pari al 30% del valore di quanto donato nel caso di soggetti persone fisiche. Se la donazione è a favore di una Odv, Organizzazione di Volontariato, la detrazione è pari al 35%;
- deduzione pari al valore di quanto donato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato nel caso di enti o società oppure persone fisiche qualora più conveniente.
Come viene determinato il valore della donazione?
Per determinare il valore della donazione si adotta il principio generale di fare riferimento al criterio del valore normale del bene donato ossia prendendo in considerazione l’art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Tuttavia nel caso invece si tratti di:
- beni o servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa o i beni o servizi acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione si prende in considerazione l’art 85 comma 1 lettera a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir): in tal caso per quantificare la liberalità è necessario prendere il minore tra il valore normale del bene e quello attribuito applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze di cui all’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir);
- beni strumentali, si prende a riferimento il residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento
A supporto della donazione è necessario redigere una perizia di stima?
Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro o qualora data la natura dei beni non è possibile determinarne il valore con criteri oggettivi, il donatore deve predisporre una perizia giurata di stima attestante il valore dei beni donati consegnarne al beneficiario una copia della perizia giurata di stima attestante il valore dei beni donati.
Quale documentazione deve essere a supporto della donazione?
la donazione deve essere sempre accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori.
Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro, il donatore deve consegnare al beneficiario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima di cui sopra.
Dal canto suo, il l’ente ricevente deve predisporre una propria dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tipiche dell’ente.
In precedenza, con l’interpello n. 274 del 18 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate confermò che solo i beni indicati nell’articolo 16 comma 1 alle lettere a), b), c) d) della Legge 166/2016 (le eccedenze alimentari, i medicinali destinati alla donazione, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancellaria,) permettevano ai donatori di godere di benefici fiscali. Ma a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, le regole ora sono diventate queste ossia non vi è più alcuna distinzione merceologica con riferimento alle donazioni in natura effettuate.