Con la Risposta a interpello 30 gennaio 2020, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla variazione è subordinato alla infruttuosità delle procedure concorsuali o esecutive e il verificarsi di determinate condizioni previste dalla norma consente l’emissione della nota di cui all’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Variazione in diminuzione e presupposti per la detrazione
Con la Risposta n. 17/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a una società che vantava crediti – mai soddisfatti – da un’altra compagine, nei confronti della quale è intervenuta in una procedura esecutiva di cui alla legge fallimentare da parte di un’altra creditrice, conclusasi con il provvedimento del giudice dell’esecuzione, di approvazione del piano di riparto, da cui risulta l’infruttuosità della procedura.
La società ha quindi chiesto di conoscere:
- il momento a partire dal quale sorge il diritto a emettere la nota di variazione in diminuzione;
- il termine entro cui tale nota può essere emessa;
- il termine entro cui il creditore può portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione IVA effettuata.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il diritto alla variazione è subordinato all’infruttuosità delle procedure concorsuali o esecutive individuali.
Per quanto concerne le note di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la nuova disciplina introdotta dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 50/2017 (che ha sostituito l'art. 19, comma 1, del decreto IVA), si applica alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell'operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.
Quando invece, come nel caso prospettato, gli eventi che hanno determinato la variazione si sono verificati ante 1° gennaio 2017, continua ad applicarsi l'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, vigente ratione temporis, secondo cui "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo" (cfr. Circolare n. 1/E/2018). Tali termini, nel caso di specie, risultano tuttavia ormai spirati.
Ciò significa che, sebbene non esistono termini specificamente fissati per l'emissione della nota di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA, la stessa comunque deve essere emessa entro i termini stabiliti dall'art. 19 D.P.R. n. 633/1972 per avvalersi della detrazione.