Non si applica l’iper ammortamento all’intermediario finanziario che risulti titolare, nella veste di locatore, di un contratto denominato come “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria. E’ quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 2/2020, intervenuto per fare chiarezza sulla portata di alcune indicazioni fornite con la Circolare n. 4/E/2017.
Soggetti beneficiari dell’iper ammortamento
L’iper ammortamento (art. 1, comma 9 e ss., legge n. 232/2016) consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco dei “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0»”. I beneficiari dell’agevolazione, quindi, sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario).
Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l’attività o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa.
Ne segue che tutti i potenziali destinatari dell’agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
Conseguentemente, devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell’agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere contratti pur denominati (impropriamente rispetto all’accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di “locazione operativa”, atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.