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Per gli spettacoli sportivi, nessun obbligo di inviare i corrispettivi elettronici

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Per gli spettacoli sportivi, nessun obbligo di inviare i corrispettivi elettronici

venerdì, 31 gennaio 2020

Con la risposta n. 7 del 17 gennaio 2020 all’interpello presentato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto già si aveva avuto modo di comprendere con le risposte n. 506 del 10 dicembre 2019 e n. 535 del 20 dicembre 2019 agli interpelli presentati a proposito di esoneri per attività di intrattenimento ossia, che anche l’emissione dei biglietti di accesso agli spettacoli sportivi è attività esonerata dall’obbligo della trasmissione telematica di corrispettivi giornalieri.   

Il quesito è posto da una società promotrice ed organizzatrice di eventi sportivi quali tornei e campionati nazionali ed internazionali la quale certifica l’ingresso agli impianti sportivi nei quali le manifestazioni vengono svolte attraverso l’emissione di titoli di accesso (biglietti) in modalità cartacea (od elettronica) emessi ai sensi dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972 (Testo Iva). Tali titoli di accesso vengono inviati alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) con cadenza giornaliera e, in modo distinto per ciascun mese, mensile.

L’Agenzia Entrate risponde in modo favorevole alla istanza formulata in quanto pur l’attività non essendo espressamente esonerata dall’obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi né dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 né dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2019, nelle risposte n. 506 del dicembre 2019 e n. 535 del 20 dicembre 2019 rispettivamente riferite a spettacoli teatrali e ad attività agrituristica, l’Agenzia Entrate ha espressamente escluso dall’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi in quanto essi già soggetti all’invio dei dati alla Siae che provvede a metterli di conseguenza a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia Entrate termina la sua risposta sottolineando il fatto che gli incassi riferiti ad attività accessorie alle attività sportive quali la vendita di merchandising o la somministrazione di alimenti e bevande rimangono invece soggette ai normali adempimenti che consistono nella emissione del “documento commerciale di vendita o prestazione” e la conseguente trasmissione quotidiana per via elettronica all’Agenzia delle Entrate.

 

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