La Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda del lavoratore che chiedeva la condanna dell’Inps al pagamento dei crediti di lavoro diversi dal T.F.R. a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto, in quanto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore ad ottenere dall'Inps il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e, dunque, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe la prescrizione nei confronti del fondo di garanzia che si prescrive con il decorso del termine di un anno da quando il credito è divenuto esigibile. Nel caso di specie, il ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 25 maggio 2004, ha presentato domanda all'Inps il 4 ottobre 2010 (ricorso giudiziario poi del 20 luglio 2012) quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi.
Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, formulando due motivi:
1) il lavoratore denuncia la nullità della sentenza, in quanto la circ. Inps n. 74 del 2008 al punto 4.5. prevede che la domanda di attivazione del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno dalla chiusura della procedura concorsuale;
2) la sentenza ha condannato il lavoratore al pagamento delle spese, sebbene fosse stata depositata la dichiarazione necessaria ai fini dell'esonero.
La Corte di Cassazione, con sentenza, n. 32 del 2020, ha ritenuto:
1) infondato il primo motivo, in quanto le circolari dell'INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni (Cass. civ., 26 maggio 2005 n. 11094); di conseguenza, il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. e delle ultime tre mensilità a carico del fondo di garanzia, disciplinato dalla l. 247/1982, ha natura previdenziale ed il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, in quanto decorre (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dalla detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva);
2) fondato il secondo che investe la condanna, contenuta nella sentenza del Tribunale, al pagamento delle spese del giudizio; in tal caso, deve essere riformata la sentenza di primo grado e, di conseguenza, l'ordinanza della Corte di appello.