L’INPS, con la circolare n. 6 del 22/01/2020, ha fornito chiarimenti circa l’efficacia ab origine, ai fini pensionistici, della contribuzione riscattata con il sistema contributivo c.d criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto.
La normativa
L’Istituto ha precisato che l’onere per il riscatto dei corsi universitari, così come previsto dall’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, è determinato in base alla disciplina della liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo. Il comma 4 del citato articolo 2 dispone che ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (criterio della riserva matematica). Il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, è disciplinato dall’art. 2, comma 5, del citato decreto, il quale prevede l’applicazione delle aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime dove opera il riscatto. La retribuzione in oggetto è quella assoggettata alla contribuzione nei dodici mesi decorrenti dalla data della domanda.
L’onere per il riscatto ha efficacia retroattiva?
L’INPS, con la presente circolare, ha riportato il principio di retrodatazione degli effetti dei riscatti, così come previsto nel dispositivo della sentenza n.3667/1995 della Suprema Corte, stabilendo che l’onere è determinato mediante il criterio di calcolo a percentuale. Si ricorda che la facolta’ di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti, in precedenza, all’ assicurazione obbligatoria.
L’Ente ha stabilito che l’efficacia retroattiva costituisce effetto giuridico naturale di tutti i riscatti, sia quelli ai quali trovi applicazione il sistema retributivo, sia quelli da valutare con il sistema contributivo, pertanto i periodi oggetto di riscatto vengono considerati nella loro collocazione temporale esplicando i propri effetti come se fossero stati tempestivamente acquisiti dall’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni viene stabilita dalle regole comuni.
É dunque possibile che si acquisisca la decorrenza della pensione, liquidata con sistema contributivo o misto, in data antecedente a quella di riscatto.
Determinazione onere per il riscatto con il sistema esclusivamente contributivo
L’INPS ha chiarito che per le domande presentate:
• successivamente all’esercizio della facolta’ di opzione così come previsto dall’art.1, comma 23, della L. n. 335/1995, l’onere di riscatto verra’ determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale;
• precedentemente all’esercizio di opzione saranno definite secondo regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda.
Lavoratrici
L’INPS, con la presente circolare, ha illustrato le modalita’ di presentazione della domanda di riscatto per tutte le lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianita’ secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Si ricorda che l’art. 16 del D.L 4/2019 ha previsto che le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possano accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Le donne che hanno intenzione di esercitare l’opzione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, possono chiedere che l’onere di riscatto venga determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.
A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto venga presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.
Facoltà di computo art.3 DM n.282 del 2 maggio 1996
L’Ente ha precisato che, coloro i quali esercitino la facolta’ di computo ex art.3 DM n.282/1996, conseguono un trattamento a carico della Gestione separata liquidata interamente con il sistema contributivo.