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Cedolare secca sugli affitti a canone concordato nella legge di Bilancio 2020

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Cedolare secca sugli affitti a canone concordato nella legge di Bilancio 2020

venerdì, 10 gennaio 2020

Con l’art. 1, comma 6, della legge di Bilancio 2020, viene stabilita al 10% l’aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato di immobili ad uso abitativo nei comuni ad alta densità abitativa. 

Revisione della cedolare secca                                      

L’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), riduce dal 15 al 10%, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. 

Più in dettaglio, il comma 6 modifica l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011, sul c.d. federalismo fiscale, al fine di rendere permanete la riduzione dal 15 al 10% della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 8 della legge n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa. 

Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva - pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti - dell’IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente da pagare per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. 

È prevista un’aliquota ridotta per i contratti a canone concordato, vale a dire stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8 della legge n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/1988,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, inizialmente fissata al 15% dal D.L. n. 102/2013 e successivamente ridotta al 10% dal D.L. n. 47/2014 fino al 2017. Con la legge di Bilancio 2018 l’aliquota al 10% è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019). 

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. 

Da ultimo, l’art. 3-bis del D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’art. 3 del D.L.gs. n. 23/2011.

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