Se la legge regionale prevede che per dirsi occasionale l’attività di Bed&Breakfast deve essere svolta entro un arco temporale ben definito e il gestore rispetta i limiti temporali previsti, non è necessaria l’iscrizione alla gestione separata commercianti.
E’ questo, in buona sostanza, quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 32034/2019) che, rigettando il ricorso promosso dall’INPS avvero la decisione della Corte d’Appello di Genova, ha dato ragione alla titolare di un Bed & Breakfast, alla quale l’INPS aveva contestato la mancata iscrizione alla gestione commercianti in relazione alla suddetta attività esercitata.
A parere dell’INPS, i giudici di merito di primo e secondo grado erano incorsi in un errore di interpretazione della legge regionale della Liguria (si rammenta che la regolamentazione delle attività di tipo extraricettivo in cui rientra anche il Bed&Breakfast come sottocategoria dell’attività di affittacamere, è demandata alla normativa regionale, la relativa disciplina risulta pertanto diversa da Regione a Regione), in quanto l’espressione utilizzata dalla norma, secondo cui per dirsi occasionale l’attività di Bed & Breakfast deve essere esercitata entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210, era finalizzata ad accertare la distinzione tra bed & breakfast e affittacamere unicamente dal punto di vista amministrativo; allo scopo cioè della concessione dell'autorizzazione amministrativa, ma non poteva incidere sulla presenza dei requisiti della abitualità e della prevalenza richiesti ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti onde il giudice di merito avrebbe dovuto comunque accertare gli stessi requisiti con ulteriore giudizio di fatto, disapplicando la norma.
La Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS, in quanto finalizzato, secondo i giudici di legittimità, ad ottenere un mero riesame nel merito in ipotesi di doppia conforme, inoltre, per la Cassazione, la Corte d'appello aveva correttamente riconosciuto l’assenza dei requisiti di abitualità e prevalenza sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell'attività di bed & breakfast. L'occasionalità (e quindi la mancanza di abitualità) è, infatti, individuata in particolare dalla durata dell'attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all'impegno richiesto ed al reddito ricavato.
Sotto siffatto aspetto, quindi, la Corte territoriale aveva proceduto in maniera esatta, negando la presenza dell'abitualità e della prevalenza mediante un accertamento concreto "per le peculiari caratteristiche dell'attività di bed & breakfast", la quale comporta un impegno limitato (effettuazione della pulizia delle camere, preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) per un limitato numero di giornate (entro il numero stabilito dal legislatore regionale).
Attenzione però a non interpretare tale pronuncia in maniera erronea perché se anche l’attività di Bed&Breakfast rispetta il dato temporale indicato dalla norma regionale di riferimento, il B&B può sfociare nell’attività organizzata in forma d’impresa sulla base di altri elementi presenti di fatto nel reale svolgimento dell’attività, come il numero di camere e/o ulteriori servizi aggiunti alla mera fornitura di letto e colazione, si pensi al servizio colazione in camera, ad aperitivi, visite guidate, corsi di cucina, corsi di balli tipici, massaggi o altro.