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Corrispettivi da carburanti con avvio graduale in base all’erogato

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Corrispettivi da carburanti con avvio graduale in base all’erogato

venerdì, 03 gennaio 2020

Il 1° gennaio 2020, oltre a costituire la data di avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, salvo gli esoneri previsti dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, avrebbe dovuto rappresentare la decorrenza per l’entrata a regime del medesimo adempimento per i corrispettivi giornalieri telematici derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Al contrario, quasi a ridosso della scadenza (sebbene le indicazioni circa un possibile rinvio fossero già state rappresentate e rese note alle associazioni di categoria interessate), è stato pubblicato in data 30 dicembre 2019 il provvedimento sottoscritto congiuntamente da Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle entrate con cui, modificando la precedente decorrenza stabilita con provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, è stato introdotto un avvio graduale dell’obbligo stesso tenendo conto dei quantitativi di prodotti erogati nel corso del 2018.

Con l’occasione, è stato anche rilasciato il nuovo tracciato unico valido per le cessioni di carburanti e come registro di carico e scarico, prevedendo altresì

(i) l’invio dei corrispettivi al lordo, e non più al netto, di quanto documentato con fattura elettronica;

(ii) la possibilità di trasmettere anche i dati di gpl, metano e lubrificanti;

(iii) l’invio dei dati con cadenza trimestrale, e non mensile, per chi liquida con tale frequenza l’imposta.

Quadro normativo di riferimento. Come ricordato nella parte motiva del provvedimento in commento, l’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Manovra 2018), ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo, con il comma 1-bis, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Tale norma ha delega inoltre ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’individuazione di termini graduali per l'adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Con il provvedimento del 30 dicembre 2019 sono stati per questo ridefiniti i termini di avvio dell’adempimento, differenziandoli per soggetto in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto, tenendo conto delle problematiche tecniche rappresentate dalle associazioni di categoria degli operatori di settore. Inoltre, tenendo conto di quanto dispone l’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600 circa i termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, è stata riconosciuta la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente.

Gradualità. Il quantitativo complessivo di benzina o gasolio erogato nel 2018 è stato perciò individuato come parametro per determinare la tempistica di avvio della trasmissione dei corrispettivi giornalieri da parte degli impianti di distribuzione di carburante. Secondo quanto originariamente previsto dal provvedimento direttoriale del 28 maggio 2018, le ghost station, e cioè gli impianti a più elevata automazione, hanno dovuto adeguarsi ed essere già a regime dal 1° luglio 2018, mentre tutti gli altri impianti dal 1° gennaio 2020 avrebbero dovuto iniziare ad inviare le informazioni relative alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con il provvedimento congiunto del 30 dicembre 2019, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 è stata lasciata inalterata per gli impianti che hanno erogato complessivamente nel 2018 una quantità superiore a tre milioni di litri di benzina e gasolio. Per garantire un avvio graduale dei correlati adempimenti, i corrispettivi di gennaio, febbraio e marzo 2020 potranno per questo essere inviati entro il 30 aprile 2020, per poi tornare alla cadenza ordinaria (e quindi a partire dalle vendite di aprile 2020) caratterizzata da una frequenza mensile di trasmissione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per i contribuenti IVA trimestrali per i quali il provvedimento ha invece riconosciuto, a prescindere dalla data di concreto avvio dell’obbligo, la possibilità di invio dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. A partire dal 1° luglio 2020, l’obbligo di invio riguarderà infine gli impianti che, nel 2018, hanno erogato quantità non superiori a 1,5 milioni di litri mentre dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti, a prescindere dalle quantità erogate nel 2018, saranno tenuti alla trasmissione.

Tracciato record. E’ stato modificato inoltre il tracciato unico che permette di inviare le informazioni valide per la comunicazione dei dati dei corrispettivi e di movimentare il registro di carico e scarico. Tra le principali novità apportate, va segnalato l’invio dei dati al lordo, e non più al netto, dei corrispettivi certificati con fattura: sarà quindi l’Agenzia delle entrate a scorporare, dall’ammontare complessivo ricevuto, gli importi documentati anche con fatture elettroniche, evitando la duplicazione dell’imposta in capo ai soggetti. Con lo stesso tracciato potranno, ma non c’è alcun obbligo in questo senso, essere inviate anche le informazioni relative alle cessioni di GPL e Gas metano, così come di lubrificanti.

 

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