 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Legittimo l’accertamento se il corrispettivo nel definitivo è più basso di quello nel preliminare sebbene motivato dall’assenza di un terreno

News

Accertamento
torna alle news

Legittimo l’accertamento se il corrispettivo nel definitivo è più basso di quello nel preliminare sebbene motivato dall’assenza di un terreno

giovedì, 02 gennaio 2020

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 30142/2019) è valido l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate teso a rimodulare le imposte di registro, ipotecaria e catastale quando il contratto di compravendita immobiliare riporta un corrispettivo più basso di quello individuato nel preliminare se sussistono circostanze gravi, precise e concordanti bastevoli a provare, ex articolo 2729 codice civile, l’occultamento del prezzo.

Per la Corte di Cassazione possono in tal senso costituire indizi gravi, precisi e concordanti:

  • il contratto di mutuo stipulato dalla società contribuente se riporta l’importo fissato nel preliminare, peraltro presente anche nel verbale di assemblea che dispone l'acquisto per un prezzo più elevato di cui al preliminare,
  • lo spazio  di tempo breve che intercorre tra i due contratti;
  • una perizia che conferma il valore dei beni riportato nel preliminare,

a nulla valendo la prova contraria offerta dal contribuente relativa al fatto che il contratto definitivo non contempla un fondo presente invece nel preliminare.


Il caso


Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una S.r.l., che agiva come acquirente, di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva ridefinito il valore di una compravendita immobiliare relativa a vari cespiti, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva rilevato un occultamento di corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo fissato nel contratto preliminare e quello riportato nel definitivo stipulato pochi mesi dopo.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso promosso dalla società acquirente ritenendo giustificata la differenza di prezzo per l'assenza nel contratto definitivo di un terreno presente invece nel preliminare.

La CTR interveniva sulla decisione di primo grado, rilevando che gli elementi di prova offerti dall'Ufficio, quali il breve lasso di tempo tra preliminare e definitivo, la perizia di stima in atti da cui risultava il valore superiore dei cespiti riportato nel preliminare, il contratto di mutuo stipulato dalla società ed il verbale di assemblea che deliberava l'acquisto, sempre per l'importo più elevato di cui al preliminare, costituissero circostanze gravi, precise e concordanti sufficienti a provare ex art. 2729 c.c. l’occultamento del prezzo; quanto alla prova contraria offerta dalla società, secondo i giudici, al di là dalla sua destinazione, dagli atti risultava un terreno identificato da particelle catastali presenti sia nella perizia di stima che in entrambi i contratti, preliminare e definitivo.

La contribuente, nel suo ricorso davanti alla Cassazione, lamentava l’assenza nella pronuncia dei giudici di merito di seconde cure del ragionamento logico che li avrebbe portati a considerare gli elementi utilizzati, di per sé privi di valore probatorio ed indiziario, quale fondamento di una prova presuntiva.


La pronuncia della Cassazione


Sul punto, la Cassazione ha precisato che in tema di formazione della prova critica nell’ambito della prova per presunzioni, nel processo tributario, valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c., laddove:

  1. la "precisione" va riferita all'indizio costituente il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso sia ben determinato nella realtà storica;
  2. la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
  3. la "concordanza", infine, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. n. 15454 e n. 2482 del 2019).

I giudici riprendono poi le argomentazioni già adottate in altra sede dalla stessa Cassazione, ossia il fatto che nella prova per presunzioni non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto esista un rapporto di assoluta ed esclusiva necessità causale, bastando che il fatto da provare sia ricavabile dal fatto noto come conseguenza logicamente possibile, in base ad un criterio di normalità, “ovvero che il legame di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass. n. 14762 del 2019).
Nel caso specifico, a parere dei giudici di legittimità, la CTR aveva applicato la suesposta regola in maniera esatta ricavando la prova presuntiva dell'avvenuto occultamento del prezzo effettivamente versato in favore del venditore da una serie di elementi univoci, precisi e concordanti, analiticamente indicati innanzi, circostanze che se considerate assieme, soddisfano i criteri di elevata probabilità logica della desumibilità del fatto principale ignoto dai fatti secondari noti.

Si rammenta infine che in materia di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità, il giudizio del giudice di merito relativo alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per ritenere elementi di fatto fonti di presunzione, restando il sindacato  di legittimità confinato al controllo della relativa motivazione, nei limiti stabiliti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 8023/2009; Cass. n. 15737/2003, Cass. n. 11906/2003, Cass. n. 101/2015 e Cass. n. 1234 del 2019).

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati