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Rinuncia parziale al credito acquistato nell’ambito di una procedura fallimentare

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Rinuncia parziale al credito acquistato nell’ambito di una procedura fallimentare

venerdì, 27 dicembre 2019

La rinuncia (in questo caso parziale) alla riscossione dell’intero valore nominale di un credito di natura finanziaria vantato nei confronti di una società controllata determina, in capo a quest’ultima, l’emersione di una sopravvenienza attiva secondo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, del TUIR; e ciò anche nel particolare caso in cui la partecipazione di controllo nella società debitrice, come anche il credito vantato nei confronti della stessa dalla ex controllante, siano stati acquisiti da una società terza nell’ambito di una procedura concorsuale.

Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 530 del 17 dicembre 2019.

La fattispecie descritta nell’istanza ed oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle entrate può essere così sintetizzata: la società Gamma era controllata dalla società Beta, fallita nel corso del 2016.  Al momento della dichiarazione di fallimento, la controllante Beta vantava nei confronti della controllata Gamma un credito di natura finanziaria.

Nel 2018 una società terza acquista dalla procedura fallimentare sia la partecipazione di Beta in Gamma che il credito vantato sempre da Beta nei confronti di Gamma; detto credito viene però acquistato ad un valore inferiore rispetto al valore nominale iscritto in bilancio.

A seguito dell’acquisto la società acquirente – ora anche controllante di Gamma – rileva in contabilità il credito verso la controllata Gamma direttamente al valore di acquisto, senza quindi iscrivere alcuna sopravvenienza passiva derivante dal minor valore del credito.

Anche in questo caso però, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, si è in presenza di una vera e propria rinuncia al credito e trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis, del TUIR secondo cui: "La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. (...)".

Al momento in cui interverrà da parte di Beta l'effettivo pagamento del debito nella misura fissata dalla procedura fallimentare, in capo al debitore si determinerà, ai fini contabili, un incremento del patrimonio netto; ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis del TUIR, il debitore Beta dovrà effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione fiscale in aumento per la "parte che eccede il valore fiscale" del credito rinunciato.

Con riferimento alla posizione del socio creditore rinunciante, l’Agenzia delle entrate ricorda che, come precisato nella relazione al D.Lgs. n. 147/2015, "la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia".

 

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