L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 510 del 11/12/2019 fornisce ulteriori chiarimenti
Il caso
L’istante ritiene di avere i requisiti per la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati ai sensi dell’art. 16, c.3 del Dlgs 147/2015, così come modificato dall’art. 5,c.1, Decreto Legge 34/2019, convertito nella Legge 58/2019, come così anche la proroga del beneficio per ulteriori 5 anni, con tassazione del 10 per cento del reddito di lavoro, avendo egli 3 figli minorenni ed essendo proprietario di un immobile ad uso abitativo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Istante rientra in Italia il 01/09/2019 alla naturale scadenza del periodo di distacco all’estero e in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro stipulato con la società distaccataria. L’Agenzia già nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, precisava che il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma.
Si ritiene che egli non possa dunque essere ammesso alla fruizione del regime speciale di cui all’art. 16 del Dlgs 147/2015 in quanto, rientrando l’Istante alle dipendenze della multinazionale distaccataria, in esecuzione delle clausole del contratto di lavoro preesistente allo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero, il suo impatrio in Italia non si pone in discontinuità rispetto alla precedente posizione lavorativa.