Una persona ha l’assegno ordinario di invalidità e perciò può chiedere in opzione l’indennità di disoccupazione Naspi. In questa ipotesi l’Inps blocca il pagamento dell’assegno e paga l’indennità.
Per legge durante lo stato di disoccupazione l’interessato può riprendere a lavorare in forma subordinata e se ciò è fatto a tempo determinato, per un periodo non superiore a sei mesi, gli uffici Inps sospendono il pagamento dell’indennità.
A questo punto, durante il periodo lavorativo, l’interessato può chiedere di nuovo che gli venga pagato l’assegno di invalidità? Beh, in questo “balletto” di assegni, lavori, indennità, la risposta Inps è negativa.
Il titolare dell’assegno che ha optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nell’assegno invalidità e non può più ottenere l’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato – chiarisce l’Inps – resta titolare dell’indennità Naspi anche se la stessa è sospesa. Perciò il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’invalidità, senza possibilità tuttavia di essere riammesso all’indennità di disoccupazione residua.
In sostanza chi rinuncia all’indennità di disoccupazione per la quale inizialmente aveva optato non può più ottenerla. E, attenzione, il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità Naspi, è ammesso, sempreché ci sia sempre la titolarità dell’assegno stesso.
Inps affronta anche un altro caso, quello del pagamento dell’indennità Naspi in forma anticipata.
Può perciò avere nel contempo l’assegno di invalidità? Anche qui risposta negativa: l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo “teorico” dell’indennità Naspi. Al termine di esso l’assegno può essere ripristinato.
(Inps, messaggio 4477 del 2 dicembre 2019).