L’Agenzia delle Entrate pubblica in data 18 dicembre 2019 la risoluzione n. 107/E istituendo il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Ai sensi dell’articolo 1, commi 806 e 807, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 tale bonus:
- è riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
- è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari (la lista dovrà essere pubblicata il 31 dicembre) da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il codice tributo è:
- “6913” denominato “TAX CREDIT EDICOLE - credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
La risoluzione precisa che:
- tale codice tributo dovrà essere inserito nella sezione "Erario" considerando una distinzione:
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” per beneficiarne;
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
- come "anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato D.P.C.M del 31 maggio 2019, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che:
- i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
- l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.