In data 17 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 106/E istituendo i codici tributo per il versamento tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il suddetto disposto normativo è stato modificato dall’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, aggiungendo all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione. Tale disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2020.
I codici tributo sono:
- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando l’“anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
La risoluzione precisa che:
- nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, è consigliabile riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019- 2020, riportare il valore 2019).
- nella sezione “Contribuente” del modello F24 dovranno essere indicati nei seguenti campi:
- “Codice fiscale”: il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”: l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.