Con la risposta ad interpello n. 528 pubblicata il 16 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate delinea il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di ritardata emissione della fattura oltre il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione.
Nello specifico, ad avviso dell’amministrazione finanziaria, il trattamento sanzionatorio non viene mitigato né escluso dall’avvenuta e tempestiva liquidazione della correlata IVA. Infatti, come ricordato nella risposta, solamente con riferimento alle operazioni effettuate nel primo semestre del periodo d'imposta 2019, è stata operativa l'esimente prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 il quale, nel modificare l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha stabilito che le sanzioni di all'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto.
Fino al 30 settembre 2019, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica con cadenza mensile, le stesse sanzioni hanno invece trovato applicazione con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La tardiva documentazione dell’operazione, e quindi la mancata emissione della fattura nei termini, comporta in particolare l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA come individuate dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. Per ciascuna violazione trova infatti applicazione una sanzione determinata in misura compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. Può essere invece irrogata la sanzione determinata in misura fissa, tra euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Per l’effetto, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, dopo il termine del periodo di moratoria sanzionatoria, e quindi dal 1° ottobre 2019 in avanti, sarà sempre sanzionata la tardività nell’emissione della fattura anche se l’imposta viene liquidata correttamente in quanto ciò può costituire comunque un ostacolo alle attività di controllo dell’amministrazione finanziaria: quindi l'eventuale violazione è sanzionabile in misura fissa per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.