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I chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale dei buoni-corrispettivo

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I chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale dei buoni-corrispettivo

martedì, 17 dicembre 2019

Nella risposta ad interpello n. 519 del 12 dicembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento tributario dei cd. “buoni-corrispettivo” di cui alla Direttiva UE 2016/1065 (cd. “Direttiva voucher”), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 141/2018 che ha aggiunto nel D.P.R. n. 633/1972 gli articoli da 6-bis a 6-quater e modificato l’articolo 13 con l’aggiunta del comma 5-bis.

L’istanza di interpello è stata presentata da una società che intende implementare un piano di incentivazione nei confronti della propria clientela mediante il riconoscimento di buoni-corrispettivo o voucher da acquistare da aziende specializzate nel settore delle campagne promozionali.

Tali voucher saranno poi assegnati quali omaggi a titolo promozionale, senza quindi che il loro riconoscimento sia condizionato al verificarsi di particolari eventi in capo al destinatario.

Sul fronte IVA, ricorda l’Agenzia delle entrate, è in primo luogo necessario verificare se il buono-corrispettivo debba essere inquadrato tra i buoni monouso o tra quelli multiuso

Ed al riguardo l’art. 6-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che un buono-corrispettivo si considera “monouso” se al momento della sua emissione è già nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto, da intendersi come certezza circa:

  • la territorialità dell’operazione;
  • la natura, qualità, quantità nonché al trattamento IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della cessione di beni o prestazione di servizi.

Diversamente l’art. 6-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 qualifica il buono-corrispettivo come “multiuso” se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono stesso dà diritto.

La distinzione tra monouso e multiuso è quindi fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore; rientrano in questo senso tra i buoni monouso, ad esempio, i cofanetti regalo in cui sono noti, al momento dell’emissione, il luogo dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile, le cui aliquote possono peraltro anche essere diverse. Rientrano invece nella categoria dei buoni multiuso i cofanetti regalo che offrono al possessore la possibilità di scegliere tra un paniere di servizi soggetti ad aliquote IVA diverse.

Ciò premesso, per i buoni monouso ogni trasferimento, compresa l’emissione del buono, è considerato cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono monouso si riferisce; posto che l’emissione del buono nonché ogni successivo (ed eventuale) trasferimento dello stesso è già stato assoggettato ad imposizione, la successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini IVA.

Diversamente per i buoni multiuso l’IVA, secondo quanto previsto dall’art. 6-quater, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, sarà esigibile solo quanto i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, risultando non soggetto ad IVA qualsiasi trasferimento precedente del buono.

Nella risposta ad interpello l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti anche in ordine al trattamento tributario ai fini delle imposte dirette applicabile ai costi sostenuti per l’acquisto dei voucher da regalare ai propri clienti; benché tale fattispecie non sia espressamente inclusa tra le spese di rappresentanza, ad avviso delle Entrate tali costi rientrano comunque nella lettera e) dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 2008. La loro deduzione come spese di rappresentanza ex art. 108 del TUIR è tuttavia subordinata al verificarsi delle condizioni del citato D.M. 19 novembre 2008 e della circolare n. 34/E del 2009.

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