Un lavoratore deve presentare domanda di disoccupazione Naspi che per legge va fatta entro 68 giorni dall’evento, ma nel frattempo di ammala. Il decorso del periodo può essere sospeso? Alla domanda L’Inps risponde di sì.
In caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Identica soluzione per il caso di malattia o infortunio che sorgono durante il rapporto di lavoro e si protraggono oltre la cessazione dello stesso: anche qui il termine per la presentazione della domanda di Naspi decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio. Ma, attenzione, questa sospensione non può essere riconosciuta nei casi in cui il lavoratore subordinato non ha per legge la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio). In questa ipotesi il termine di presentazione della domanda non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.