Gli avvocati che vogliono operare con l’Inps come intermediari abilitati e non sono ancora stati censiti, a tale scopo devono inoltrare una richiesta a mezzo Pec, allegando i seguenti documenti:
a) copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
b) copia del modulo “SC64” compilato in ogni sua parte (richiesta assegnazione "Pin" intermediario abilitato);
c) copia del documento di identità.
Attenzione, la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) deve essere precedente alla richiesta inoltrata all’Inps, in quanto condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario.
Il professionista, una volta censito, potrà recarsi presso una qualsiasi sede territoriale Inps esibendo il modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del Pin.
Invece per il censimento dei professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, il canale di comunicazione attraverso la casella Pec è destinato esclusivamente agli Ordini provinciali e non ai singoli professionisti.
È solo attraverso tali strutture che l’Inps - in attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, riceve le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti all’Ordine. Anche in questo caso il professionista che intende svolgere attività in qualità di intermediario, una volta censito, potrà recarsi presso una qualsiasi struttura territoriale Inps, esibendo il modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del Pin con l’estensione per operare per i servizi aziendali. Ovviamente anche per loro la comunicazione all’Inl deve essere precedente alla presentazione del modulo.