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Cassa Forense, “modello 5”:chi non deve presentarlo

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Cassa Forense, “modello 5”:chi non deve presentarlo

venerdì, 13 dicembre 2019

Per versare in modo corretto e completo gli iscritti alla Cassa forense sono tenuti a comunicare telematicamente alla Cassa con il modello 5, entro il 30 settembre di ciascun anno, il reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF ed il volume di affari IVA. Devono inoltre procedere all’autoliquidazione di eventuali contributi dovuti:

  1. in unica soluzione entro il 31 luglio,
  2. ovvero in due rate di pari importo, la prima entro il 31 luglio, e la seconda entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Ogni anno la Cassa, tramite apposita pagina web, mette a disposizione degli iscritti le note illustrative per la determinazione dei contributi dovuti in autoliquidazione e l’invio telematico della comunicazione obbligatoria.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i seguenti soggetti:

  1. gli iscritti nel registro dei praticanti che però non sono stati iscritti alla Cassa per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5;
  2. i soggetti che, per l’intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, sono stati iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;
  3. gli avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che hanno optato per l’iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 1°febbraio 2013, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012. 

L’anno solare è quello che parte da una certa data, ad esempio 15 dicembre 2019, e termina 365 giorno dopo, vale a dire il 14 dicembre successivo. L’anno “civile” è quello che corre dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. È evidente perciò che l’indicazione della Cassa forense va intesa come anno civile.

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