La Legge 225/2016 ha modificato l'art. 35, comma 15quinquies del DPR 633/72 introducendo la chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l'attività, hanno omesso la presentazione della dichiarazione di cessazione. La chiusura d'ufficio è prevista per i soggetti che non hanno esercitato attività nelle tre annualità precedenti.
La norma non prevede più alcuna sanzione nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini Iva.
Con Provvedimento 1415522/2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali dovrà avvenire la chiusura delle suddette Partite Iva, e più precisamente:
- l'amministrazione finanziaria procederà ad individuare, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, i soggetti titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato la dichiarazione Iva o il modello redditi;
- i soggetti individuati verranno avvisati preventivamente tramite lettere raccomandata A/R; il contribuente avrà poi a disposizione 60 giorni per recarsi in qualsiasi ufficio territoriale e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva;
- l'amministrazione, verificata la posizione del contribuente, potrà procedere con l'archiviazione della comunicazione di chiusura della partita Iva mantenendo il soggetto attivo, oppure potrà rigettare l'istanza presentata
Si sottolinea che:
- trascorsi i 60 giorni la chiusura delle partite Iva inattive avverrà in modo centralizzato;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche è prevista la contestuale estinzione del codice fiscale la cui eventuale riattivazione è a cura del soggetto interessato che dovrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate