A chiusura della campagna redditi l'amministrazione finanziaria ha pubblicato la Risoluzione 99/E/2019 con in oggetto l' obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione.
Nel corso degli ultimi anni il visto di conformità:
- ha mantenuto la sua caratteristica principale, ossia quella di attestare la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni con i documenti e le risultanze contabili;
- è divenuto anche uno strumento utile per ottenere l'esonero dalla prestazione di garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza di un credito Iva superiore a 30.000 euro
- è divenuto strumento utile per procedere alla compensazione di crediti per importi superiori a 5.000 euro
Sono legittimati per legge ad apporre il visto di conformità:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, die periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (vedi decreto ministeriale 18 febbraio 1999, art.1)
La norma stabilisce che il soggetto che appone il visto è colui che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione.
Colore che sono soggetti al controllo contabile ex art. 2409bis del cc possono far sottoscrivere il modello dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
L'aspetto sanzionatorio è regolato dall'art 3 del Dl 50/2017 che prevede che "nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. (art. 13, comma 4, D.Lgs. 471/97)”.