Cosa deve fare il datore di lavoro quando il dipendente è in aspettativa o distacco sindacale o in aspettativa per cariche pubbliche elettive? Ce lo dice l’INPS riepilogando le disposizioni già in uso e i nuovi adempimenti riunendo in tal modo in un unico documento tutti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi:
- all’atto della concessione dell’aspettativa o del distacco,
- nel tempo del suo protrarsi,
- alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore,
- o alla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività aziendale per altre cause.
E queste informazioni – a partire dal mese di gennaio 2020 – devono essere fornite tramite la denuncia mensile UniEmens di modo che l’INPS possa accreditare i contributi figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata.
Questi dati dichiarati nel flusso sostituiranno le attestazioni cartacee ora presentate. Per cui se nulla è scritto sul flusso:
- sarà per gli uffici impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore;
- qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.
L’INPS ricorda che le retribuzioni da indicare ai fini della pensione devono tenere conto anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo dell’aspettativa a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili, di nuove voci contrattuali. Perciò il flusso UniEmens diventa l’unico veicolo di trasmissione delle informazioni finalizzate non solo all’adempimento dell’obbligo contributivo, ma anche alla implementazione delle posizioni assicurative individuali mediante un coretto e completo popolamento degli estratti conto dei lavoratori.
A decorrere dalla competenza gennaio 2020 la comunicazione con flusso UniEmens diventa quindi canale esclusivo, che:
- sostituisce le attestazioni cartacee finora in uso,
- comprova l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco,
- attesta le retribuzioni da prendere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.
In caso di aspettativa l’INPS ricorda che il datore di lavoro non è esonerato da presentare la denuncia in quanto non ha elaborato la busta paga. Infatti il rapporto di lavoro è sospeso – con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento – ma l’obbligo di denuncia resta, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso (comunque registrato sul libro unico del lavoro: cioè l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa).
- Nel caso di aspettativa sindacale la sospensione del rapporto di lavoro va denunciata con il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione. Se poi si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.
- Nel caso di distacco sindacale occorre usare il nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
- Nel caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro deve denunciare la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.