Con provvedimento 21 novembre 2019, n. 890659, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il provvedimento 12 marzo 2019, n. 58168, concernente l’approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Il provvedimento n. 890650/2019
L’Agenzia delle Entrate ha modificato con il provvedimento n. 890650/2019 il precedente provvedimento n. 58168/2019, con il quale era stato approvato il nuovo modello CSO utilizzabile dai sostituti di imposta (ex art. 64 D.P.R. n. 600/1973) per comunicare la sede telematica per la ricezione - ai sensi dell’art. 16, comma 4-bis, D.M. n. 164/1999 - dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dalla stessa Agenzia, per effettuare i conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La novità del provvedimento riguarda l’estensione all’INPS delle ordinarie procedure di ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, come avviene nei confronti degli altri sostituti d’imposta.
Le istruzioni al modello CSO approvato con il provvedimento n. 58168/2019, stabiliscono infatti che, con riferimento all’INPS:
- le ordinarie modalità per la ricezione dei modelli 730-4 si applicano limitatamente alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, quindi avvalendosi della dichiarazione precompilata predisposta dell’Agenzia delle Entrate e del servizio di compilazione e trasmissione telematica reso disponibile dalla stessa Agenzia;
- in relazione alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati, invece, l’INPS riceve i modelli 730-4 mediante l’utilizzo dei propri canali telematici.
Con il provvedimento n. 890650/2019, tali specifiche previsioni vengono eliminate, con la conseguenza che anche l’INPS rientra nell’ordinaria procedura telematica di ricezione dei modelli 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche quando la dichiarazione sia stata presentata ad un CAF o un professionista, al fine di realizzare il riscontro immediato tra il modello 730 e il relativo risultato contabile, con la conseguente ottimizzazione degli effetti del flusso telematico.
Effetti
La gestione telematica dei flussi informativi tra CAF/professionisti abilitati e sostituti di imposta, relativi ai dati contabili per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale, ha avuto un avvio graduale ed è oggi operativa per tutti i sostituti d’imposta ad eccezione dell’INPS che ha continuato, fino al 2019, a ricevere direttamente dai CAF/professionisti, sui propri sistemi informativi, i dati dei risultati contabili.
L’estensione all’INPS della nuova procedura già utilizzata nei confronti di tutti gli altri sostituti d’imposta, avrà effetto a decorrere dall’anno 2020.