Entro il 30 novembre 2019 gli iscritti all’albo professionale dei veterinari devono inviare telematicamente all’Enpav il Modello 1 mediante l’apposita funzione disponibile nell’area riservata degli interessati. I dati dichiarati possono essere rettificati, senza incorrere in alcuna sanzione, non oltre il 30 novembre. Attenzione: il Modello 1 deve essere inviato anche nel caso di reddito pari a zero, negativo o inferiore al minimo. Non deve inviare il modello solo chi ha presentato esplicita richiesta di esonero da tale invio. Sul Modello 1 non devono essere dichiarati i seguenti redditi:
- reddito da lavoro dipendente in senso stretto (non costituiscono redditi da lavoro dipendente e devono quindi essere dichiarati i redditi da collaborazione nonché le borse di studio);
- reddito derivante da attività di specialista ambulatoriale. In questi casi se non si possiedono altri redditi professionali sul Modello 1 deve essere indicato l’importo zero.
Se non si rispetta la scadenza scatta la sanzione fissa del 2 per mille del reddito convenzionale. Quest’anno con riferimento al reddito 2018 da denunciare ora esso è di 31,20 euro. Ma se i dati riportati nella denuncia determinano contributi eccedenti da versare la sanzione fissa del 2 per mille vale solo per i ritardi fino a 90 giorni, mentre sale al 5 per mille per i ritardi superiori e fino a 465 giorni (in questo caso la sanzione viene calcolata sul reddito convenzionale di 78,25 euro.
Se infine il ritardo supera i 365 giorni l’aliquota sale all’1% del reddito convenzionale di 156,50 euro.
Il ritardo nel pagamento dei contributi eccedenti comporta il recupero degli interessi di mora al tasso legale maggiorato del 2%, commisurati ai giorni di ritardo.