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Prestazioni alberghiere e di ristorazione: documentazione fiscale

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Prestazioni alberghiere e di ristorazione: documentazione fiscale

mercoledì, 27 novembre 2019

Per i servizi alberghieri e di ristorazione, se il cliente che ha beneficiato della prestazione effettua direttamente il relativo acquisto, occorre rilasciargli un documento commerciale, e quindi uno scontrino elettronico, salvo richiesta espressa di fattura. Nei confronti delle agenzie di viaggio, quando abbiano acquistato la disponibilità di tali servizi comunicando, all’atto della prenotazione di una camera, il nominativo del cliente che la utilizzerà per il pernottamento (cd. allotment), dovrà invece procedersi con emissione invece di fatture elettroniche al momento del pagamento.

Ai fini della rendicontazione alle agenzie di viaggio si potrà utilizzare una fattura pro-forma o un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso". Analoga modalità di certificazione potrà essere seguita con i clienti abituali quando ci sia un accordo per saldare il dovuto con cadenza prestabilita oppure a fine mese: ogni singolo servizio deve quindi essere tracciato con memorizzazione e trasmissione telematica di un documento commerciale con l’indicazione del "corrispettivo non riscosso"; successivamente, al momento dell’incasso, si emetterà un documento commerciale contenente il riepilogo dell'ammontare dei servizi resi oppure, quando richiesta, una fattura riepilogativa.

Questi i principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 486/E pubblicata il 14 novembre 2019, con la quale sono state individuate le modalità di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi. L’istanza di interpello risulta presentata un esercente attività alberghiera con ristorante, interessata a conoscere come documentare le vendite sinora certificate con mediante emissione di ricevute o scontrini fiscali.

L’avvio a regime dal prossimo 1° gennaio 2020 dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha generato alcuni dubbi in capo al contribuente, interessato a conoscere il corretto comportamento da tenere in presenza di agenzie di viaggio le quali solitamente possono prenotare il soggiorno in nome e per conto del cliente, il quale versa il corrispettivo del servizio ricevuto al termine del soggiorno oppure, in alternativa, acquistano la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, all'atto della prenotazione, comunicano il nominativo del cliente cui è destinata la camera. Nel primo caso, l’albergo provvede a certificare le prestazioni alberghiere e di ristorazione direttamente al cliente da cui incassa il corrispettivo. Nel secondo caso, il cliente paga direttamente solo eventuali servizi extra, mentre l'importo per le prestazioni alberghiere e di ristorazione è corrisposto dalle agenzie di viaggio.

 

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