L'INPS, con il messaggio n. 4171 del 14 novembre 2019, ha fornito alcune precisazioni riguardo gli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, ricercatori e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie.
Si ricorda che, per esplicita disposizione di cui all’art. 6, co. 1, del d.lgs. n. 517/1999, al personale in esame vengono riconosciuti, oltre al trattamento economico erogato dall’università, due tipologie di trattamenti aggiuntivi graduati, rispettivamente, in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nelle attività assistenziali.
L'INPS nel messaggio n. 4171 precisa che:
- sulla retribuzione di posizione, per la corretta valorizzazione, ai fini pensionistici, del trattamento economico graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, la retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito al personale in esame può essere considerata quale parte aggiuntiva al trattamento economico fondamentale e quindi valutabile ai fini del trattamento pensionistico in quota A) senza operare la maggiorazione del 18%. Diversamente, gli importi afferenti alla retribuzione di posizione variabile “aziendale” concorrono alla determinazione della quota B) di pensione in quanto elemento non predeterminato.
- sull'indennità di esclusività, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. citato, per coloro che hanno optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta l’indennità di esclusività, quale trattamento economico aggiuntivo, che viene corrisposta secondo la quantificazione e la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica, in base all’equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta e quella del personale universitario che svolge attività assistenziale.
Tale emolumento, distinto dalla retribuzione e connesso all’opzione del selettivo rapporto di lavoro, viene corrisposto con importi fissi e ricorrenti, a prescindere dai risultati ottenuti in relazione all’incarico rivestito.
Ai fini pensionistici, l’indennità di esclusività rientra tra le voci retributive di cui all’art. 13, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 503/1992 (quota A), ma non deve essere computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973.