 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Fondo garanzia INPS per il pagamento TFR titolo esecutivo: va bene anche una copia

News

Previdenza
torna alle news

Fondo garanzia INPS per il pagamento TFR titolo esecutivo: va bene anche una copia

venerdì, 22 novembre 2019

Quando si presenta una domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro non è più necessario presentata l’originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro. Basta una copia conforme, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione. Con questo l’INPS si adegua alle disposizioni della giurisprudenza di merito. 

La conformità del titolo all’originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’INPS al quale va esibito il documento originale, da allegare alla domanda telematica.

INPS affronta anche il problema delle domande di intervento del Fondo di garanzia fondate sui decreti ingiuntivi emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro. La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l’estinzione, con la conseguenza che non sono idonei per iniziare un valido processo:

  1. sia l’eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata;
  2. sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.

La cancellazione della società crea comunque fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali). 

  1. Cancellazione di una società di persone. Per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata:
    1. nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
    2. nei confronti dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice.
  2. Cancellazione di una società di capitali. Il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi. Se però il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno essere accolte anche se non c’è stato il tentativo di esecuzione forzata.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati