Quando si presenta una domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro non è più necessario presentata l’originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro. Basta una copia conforme, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione. Con questo l’INPS si adegua alle disposizioni della giurisprudenza di merito.
La conformità del titolo all’originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’INPS al quale va esibito il documento originale, da allegare alla domanda telematica.
INPS affronta anche il problema delle domande di intervento del Fondo di garanzia fondate sui decreti ingiuntivi emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro. La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l’estinzione, con la conseguenza che non sono idonei per iniziare un valido processo:
- sia l’eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata;
- sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.
La cancellazione della società crea comunque fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali).
- Cancellazione di una società di persone. Per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata:
- nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- nei confronti dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice.
- Cancellazione di una società di capitali. Il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi. Se però il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno essere accolte anche se non c’è stato il tentativo di esecuzione forzata.