Allorché il cittadino ricorre al giudice per ottenere il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile il giudice stesso deve accertare prioritariamente, anche d’ufficio, che sia stata presentata la domanda amministrativa, che il ricorso sia tempestivo e che esista l’interesse ad agire del ricorrente. La mancanza di tali requisiti, infatti, determina l’inammissibilità del ricorso.
In ogni caso i requisiti amministrativi la cui carenza deve essere eccepita dal funzionario INPS che rappresenta tale Istituto nella fase dell’accertamento tecnico preventivo sono i seguenti:
- mancata presentazione della domanda amministrativa;
- decadenza dall’azione giudiziaria in quanto proposta dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa;
- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa.
Pertanto, il funzionario deve sollevare le diverse eccezioni nella memoria di costituzione, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza. Se il giudice non si sofferma sulle eccezioni e dispone ugualmente la consulenza tecnica medico legale, il funzionario dovrà depositare in cancelleria formale dissenso.
INPS ricorda inoltre che nei casi in cui viene dal giudice riconosciuta l’invalidità gli uffici non dovranno liquidare la prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge sopra elencati.
Ora però varie sentenze della Corte di cassazione sono intervenute nei casi in cui sia compilata la domanda amministrativa in modo incompleto, derivante dai casi in cui:
- nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento,
- il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo. Ebbene, anche in queste situazioni è proponibile la domanda giudiziale. Con la conseguenza che Alla luce di tali pronunce si può ottenere l’indennità di accompagnamento (sempreché ci siano i presupposti sanitari anche con la semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.
Il funzionario difensore dell’Istituto – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria (cioè “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”) o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – non dovrà presentare eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né formulare dissenso avverso la perizia definitiva del consulente. E di conseguenza i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento dovranno dare assenso al decreto di omologa emesso dal giudice, e pagare l’indennità con le decorrenze indicate nel decreto medesimo.