Attraverso l’interpello n. 441 del 29 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta ad circa l’ipotesi di una cessione di quota di società pervenuta ad una Fondazione per successione testamentaria.
L’istante chiede quali siano i criteri corretti per determinare le eventuali plusvalenze che si vengono a creare.
L’Agenzia delle Entrate articola la sua risposta a seconda che la plusvalenza, di cui all’art. 67 del Tuir, si realizzi a seguito della cessione della partecipazione per:
- cessione della quota: in questo caso, per determinare la plusvalenza si prende a riferimento l’articolo 68, comma 6 del Tuir ossia viene assunto come costo di acquisto il valore “normale” della partecipazione alla data dell’apertura della successione. Questo valore viene determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera b) del Tuir ossia in proporzione al patrimonio netto della società, ovviamente tenendo conto di eventuali distribuzioni di riserve o fondi che possono averlo ridotto e conseguentemente ridurre il costo fiscale delle partecipazioni. Qualora la quota di partecipazione fosse riferita ad una società non quotata, la Circolare Ministeriale del 17 maggio 2000 n. 98 al punto 5.1.3 ha chiarito che per valore normale è da intendersi il valore effettivo e non il valore contabile della quota di patrimonio netto della società. Vale la pena ricordare che, sia per le società quotate sia per le società non quotate, il valore fiscalmente riconosciuto è applicato a tutti i trasferimenti e non solo a quelli previsti in caso di acquisizione di controllo nella società come indicato al comma 4 ter dell’articolo 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 in quanto questo comma fu scritto al fine di agevolare il passaggio generazionale dell’impresa in ambito familiare e pertanto non è riferibile al caso di trasferimento ai soggetti no profit.
- recesso, esclusione, riduzione del capitale in esubero e liquidazione della società: verificandosi una di queste situazioni, l’Agenzia Entrate evidenzia che non è analogicamente applicabile il criterio del valore normale stabilito dall’art. 68 del Tuir visto prima in quanto si è in presenza di una tassazione di redditi di capitale pertanto costituisce plusvalenza la differenza tra quanto percepito dalla cessione e quanto pagato in sede di acquisto della quota ai sensi dell’art. 47 comma 7 Tuir. Nel caso specifico però la plusvalenza sarà data dalla differenza tra quanto incassato dalla cessione della partecipazione da parte della Fondazione e quanto pagato dal soggetto che a suo tempo ha acquistato la partecipazione e che successivamente la ha devoluta per successione testamentaria alla Fondazione.