La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28285 del 4 novembre 2019, ha stabilito che, per ricorrere alla somministrazione di manodopera dall’esterno, oltre alla dimostrazione dei picchi di produzione che un’azienda debba fronteggiare senza che sia sufficiente il personale in servizio, è necessaria anche l’indicazione di elementi di fatto in ossequio dei quali il giudice abbia la possibilità di verificare l’effettività della causale.
Inoltre, ha precisato che il contratto collettivo può ampliare ma non ridurre la flessibilità escludendo dalla somministrazione particolari categorie di lavoratori.
IL FATTO
Il lavoratore ha chiesto in giudizio che venisse accertata l'illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato intercorsi tra lui e una s.p.a. con attività prestata in favore di un'altra s.p.a.
Chiedeva, quindi, l'accertamento di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e la condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto, o dall'intervenuta costituzione in mora, fino al ripristino.
Il Tribunale di primo grado ha accolto integralmente la domanda e dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, condannando essa a rimettere in servizio il lavoratore.
La Corte d'Appello, invece, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la causale apposta al contratto di assunzione del lavoratore fosse sufficientemente specifica.
Il lavoratore ha proposto, dunque, ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte accoglie solo il primo motivo di ricorso (rigettando il secondo), in quanto le ragioni dell'utilizzazione di lavoratori devono essere esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l'esigenza addotta dall'utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l'assunzione del singolo lavoratore somministrato.
Infatti, ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere le ragioni della somministrazione a tempo determinato, riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe del tutto l'impianto della legge. Tale omissione sarebbe, inoltre, indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità.
La sentenza di secondo grado sul punto è quindi cassata con rinvio: la Corte d'Appello dovrà procedere all'ulteriore esame delle domande formulate e delle censure mosse dalla sentenza di primo grado eventualmente rimaste assorbite dall'accertamento della legittimità della causale apposta al contratto.
Sul secondo motivo di ricorso, il Collegio specifica, da ultimo, che alla contrattazione collettiva è demandata la specificazione ed è consentito l'ampliamento delle causali da porre a fondamento di contratti di lavoro somministrato. La Corte condivide, dunque, la decisione della Corte di gravame nella parte in cui ha ritenuto che fosse inapplicabile alla fattispecie il protocollo d'intesa del 26 luglio 2007, richiamato dall'art. 15 del c.c.n.l. che prevedeva un divieto di stipula di contratti di somministrazione in relazione a talune categorie di lavoratori.