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Danno biologico: nuova tabella INAIL con richieste di aggravamento

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Danno biologico: nuova tabella INAIL con richieste di aggravamento

martedì, 05 novembre 2019

Nuova tabella INAIL per l’indennizzo in capitale del danno biologico, valida per gli infortuni e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019. La tabella è unica per uomini e donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%. Gli importi indicati nella nuova tabella comprendono la maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68 % dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 2016 (aliquota complessiva 16,25%), da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000. 

Il nuovo punto INAIL è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della “speranza di vita” desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto INAIL, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è di 1.430,68 euro e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle Tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti. 

Nei casi di unificazione dei postumi INAIL fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata. Per cui se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si paga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato. 

Se l’ultimo evento è successivo al 1° gennaio 2019, può accadere che il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta ad un indennizzo in capitale o, viceversa, a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione. 

  1. Nella prima ipotesi si riconosce l’importo del valore capitale applicando la nuova tabella al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza del diritto, cioè:
    1. la data evento del nuovo infortunio,
    2. la data di ricezione della denuncia di malattia professionale.
  2. Nel caso di nuovo indennizzo in capitale con precedente indennizzo riconosciuto su eventi pregressi, il nuovo importo del valore capitale previsto dalla nuova tabella deve essere decurtato di quanto già corrisposto.

Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato dal 1° gennaio 2019 si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella, facendo riferimento all’età dell’assicurato e alla tabella indennizzo del danno biologico in capitale vigente al momento delle richieste di adeguamento.

Se per effetto del ricalcolo l’importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato si dovrà detrarre da quanto dovuto l’importo già pagato. Se poi la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica – con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6% – l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova tabella.

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