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Aspettative e distacchi sindacali: contributi figurativi da versare entro il 30 settembre 2019

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Aspettative e distacchi sindacali: contributi figurativi da versare entro il 30 settembre 2019

lunedì, 04 novembre 2019

Lavoratori in aspettativa sindacale o in distacco sindacale: nuove istruzioni INPS riguardo le domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente al mese di ottobre 2019.

La domanda di accredito figurativo del lavoratore deve essere presentata, a pena di decadenza, presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è protratta l’aspettativa. Chi salta il termine può recuperare i periodi di svolgimento dell’attività sindacale sono pagandone il riscatto e per un massimo di tre anni.

I contributi figurativi sono legati:

  1. alla retribuzione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa;
  2. anche agli incrementi retributivi legati alla maturazione dell’anzianità di servizio;
  3. restano esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.

Il versamento della contribuzione sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accredito della contribuzione figurativa (contribuzione aggiuntiva) va fatto entro la stessa data del 30 settembre. E il versamento può essere fatto anche per i lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro: la misura della contribuzione aggiuntiva riguarda solo gli eventuali emolumenti e indennità pagate dall’organizzazione sindacale.

Attenzione: sia in caso di aspettativa, sia di distacco sindacale la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale): Con essa non c’è aumento di anzianità contributiva ai fini della pensione, ma solo un incremento della retribuzione pensionabile.

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