Sono pervenuti da parte di una pubblica amministrazione all'amministrazione finanziaria, tramite interpello, alcuni quesiti in materia di fatturazione nei confronti proprio della pubblica amministrazione; i quesiti sono i seguenti:
- se si verifica, dopo l'emissione della fattura, una riduzione dell'imponibile a causa di una prestazione di valore inferiore rispetto a quella prevista, il cedente/prestatore ha l'obbligo di emissione di una nota di variazione ex art. 26 Dpr 633/72?
- le somme trattenute al cedente/prestatore a causa di inadempienze/irregolare prestazione incidono sull'imponibile indicato in fattura?
- se in fattura il cedente/prestatore ha omesso l'inserimento del CIG o ha inserito un numero errato, la stessa può essere considerata fiscalmente corretta e pagabile da parte della pubblica amministrazione?
- in caso di contratti di appalto, è corretto effettuare il pagamento delle fatture senza eseguire nessun controllo sulla correttezza dell'aliquota Iva applicata e demandando all'amministrazione finanziaria il controllo in un secondo momento?
Risposta Agenzia delle Entrate
Con la pubblicazione della Risposta n.436 all'interpello, l'amministrazione finanziaria ha così risposto ai citati quesiti.
- tenuto conto che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la disciplina dello Split Payment, si rileva che il cedente/prestatore non assume il ruolo di debitore d'imposta e pertanto non ha la facoltà di emettere alcuna nota di variazione; da canto suo, l'amministrazione finanziaria deve versare l'Iva dovuta per gli importi effettivamente erogati e non per quelli indicati in fattura;
- "le somme addebitate al cedente/prestatore da parte del committente (pubblica amministrazione) a causa di ritardi o di penalità nell'esecuzione del contratto non riducono il corrispettivo della cessione o della prestazione che resta inalterato": le penalità non incidono quindi sull'imponibile;
- il CIG è un dato obbligatorio che deve essere inserito nelle fatture emesse nei confronti di una PA; per tale motivo l'omissione "in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario";
- la pubblica amministrazione non è responsabile sulla corretta aliquota applicata dal cedente/prestatore, ma è tenuta ad effettuare i controlli sulla correttezza del cedente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250 (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97), sempre che non venga regolarizzata l'operazione.