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Fattura e PA: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Fattura e PA: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

martedì, 29 ottobre 2019

Sono pervenuti da parte di una pubblica amministrazione all'amministrazione finanziaria, tramite interpello, alcuni quesiti in materia di fatturazione nei confronti proprio della pubblica amministrazione; i quesiti sono i seguenti:

  1. se si verifica, dopo l'emissione della fattura, una riduzione dell'imponibile a causa di una prestazione di valore inferiore rispetto a quella prevista, il cedente/prestatore ha l'obbligo di emissione di una nota di variazione ex art. 26 Dpr 633/72?
  2. le somme trattenute al cedente/prestatore a causa di inadempienze/irregolare prestazione incidono sull'imponibile indicato in fattura?
  3. se in fattura il cedente/prestatore ha omesso l'inserimento del CIG o ha inserito un numero errato, la stessa può essere considerata fiscalmente corretta e pagabile da parte della pubblica amministrazione?
  4. in caso di contratti di appalto, è corretto effettuare il pagamento delle fatture senza eseguire nessun controllo sulla correttezza dell'aliquota Iva applicata e demandando all'amministrazione finanziaria il controllo in un secondo momento?

Risposta Agenzia delle Entrate 

Con la pubblicazione della Risposta n.436 all'interpello, l'amministrazione finanziaria ha così risposto ai citati quesiti.

  1. tenuto conto che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la disciplina dello Split Payment, si rileva che il cedente/prestatore non assume il ruolo di debitore d'imposta e pertanto non ha la facoltà di emettere alcuna nota di variazione; da canto suo, l'amministrazione finanziaria deve versare l'Iva dovuta per gli importi effettivamente erogati e non per quelli indicati in fattura;
  2. "le somme addebitate al cedente/prestatore da parte del committente (pubblica amministrazione) a causa di ritardi o di penalità nell'esecuzione del contratto non riducono il corrispettivo della cessione o della prestazione che resta inalterato": le penalità non incidono quindi sull'imponibile;
  3. il CIG è un dato obbligatorio che deve essere inserito nelle fatture emesse nei confronti di una PA; per tale motivo l'omissione "in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario";
  4. la pubblica amministrazione non è responsabile sulla corretta aliquota applicata dal cedente/prestatore, ma è tenuta ad effettuare i controlli sulla correttezza del cedente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250  (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97), sempre che non venga regolarizzata l'operazione.
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