L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n.437, ha nuovamente chiarito quanto già espresso nella Risposta n. 389 pubblicata lo scorso 24 settembre: un soggetto passivo d'imposta può emettere nei confronti dello stesso soggetto una più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
E' corretto, pertanto, emettere una o più fatture differite che riepiloghino tutte le consegne e le cessioni di beni così come effettuate da documento di trasporto, e che riportino la data di fine mese: l'importante è che le stesse siano inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
Si ricorda che...
Quanto indicato nella Circolare 14/E/2019, ossia che "è possibile indicare una sola data, ossia,per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione" è una possibilità e non un obbligo.