Se una persona assiste da oltre un anno il coniuge inabile e ha la Legge 104 che gli garantisce tre giorni di permesso retribuito al mese, può chiedere l’Ape sociale al maturare dei 63 anni di età e 30 di contributi? La risposta è sì. E ciò vale anche nel caso in cui la persona, o altro familiare, abbia ottenuto il congedo straordinario (fino a due anni) per l’assistenza del disabile. E anche se si tratta di assistenza a un parente convivente entro il primo grado (unito civile, figlio e genitore) e persino di secondo grado (nonni, fratelli, cognati, suoceri, ecc.) quando i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano già 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In presenza di questi requisiti la domanda di anticipo pensionistico sarà accettata. La misura della rata sarà determinata dal “peso” dei versamenti, comunque con un tetto: 1.500 euro lordi, qualcosa come 1.320 euro netti. Poiché non è pensione, ma solo un prestito anticipato di essa, la prestazione, per tutto il tempo che sarà pagata (fino ai 67 anni di età) non avrà la perequazione annuale, la quattordicesima, gli assegni familiari. Se dal calcolo dei contributi versati risulterà che la prestazione supera il tetto, gli uffici pagheranno fino a 1.500 euro, ma al raggiungimento dell’età la pensione sarà naturalmente assegnata nell’intero importo maturato.
Altro interrogativo: è possibile che per lo stesso familiare una persona possa ottenere l’Ape sociale e un’altra i permessi o il congedo? Anche qui risposta affermativa: si tratta in sostanza di una agevolazione duplicata.
Cosa succede se la persona con l’handicap grave muoia? Viene tolto l’Ape sociale? La posizione INPS è tranquillizzante: si continua a ricevere la prestazione come stabilito dall’inizio, il diritto non viene meno. Stiamo parlando di morte sopravvenuta dopo che sia stato riconosciuto il diritto all’anticipo. Risposta naturalmente negativa invece se la morte giunga prima della decorrenza dell’Ape.
Ultimo chiarimento sul richiesto requisito dell’assistenza al disabile da almeno sei mesi prima della domanda. Da quando decorre il mezz’anno? INPS dice: dalla data del verbale, cioè dell’accertamento provvisorio, emesso dalla Commissione sanitaria. Perciò la richiesta di Ape può essere presentata anche prima che la disabilità sia acclarata in via definitiva.