Stangata sui giornalisti iscritti alla gestione separata dell’INPGI. Aumentano i contributi (l’INPGI addolcisce la pillola parlando di un incremento delle pensioni) e anche migliorie sull’indennità di disoccupazione e sulla tutela infortunistica per i co.co.co. e sulle tutele per la maternità e per i congedi parentali, estesi anche ai liberi professionisti. Vediamo più da vicino i principali punti del nuovo regolamento ora approvato dai Ministeri vigilanti.
- Aumento contributi. Sale in modo progressivo la misura del contributo soggettivo, modulando lo stesso in relazione al reddito prodotto. Ecco la situazione dal prossimo 1° gennaio 2020:
- 12%;
- 14% per le fasce di reddito superiori a 24 mila euro annui lordi.
Aumenta anche la misura del contributo integrativo a carico dei committenti, che passa dal 2% al 4%.
- Maternità. Viene introdotta una specifica prestazione in caso di maternità a rischio – consistente nel pagamento di un’ulteriore mensilità della relativa indennità – e la previsione del pagamento dell’indennità di paternità in caso di assenza o impedimento della madre.
- Indennità disoccupazione per i co.co.co. Il trattamento di disoccupazione Dis-Coll, viene esteso anche agli iscritti INPS. E come? Mediante un incremento contributivo del 2% (pari all’addizionale 0,72% valida per l’INPS più una maggiorazione ulteriore dell’1,28%) diviso per due terzi a carico del committente e il restante un terzo a carico del giornalista: insomma 1,333% e 0,666%. Risultato finale: l’onere contributivo per i co.co.co. assicurati all’INPGI passa dal 26,72% al 28,00%.
- Infortuni. Si garantisce un trattamento in caso di infortunio in ambito professionale. La forma assicurativa sarà disciplinata da un apposito Regolamento attuativo, che stabilirà anche la misura dello specifico premio.
- Liquidazione in capitale. Oggi chi versa i contributi alla gestione separata INPGI e non raggiunge il diritto alla pensione (20 anni di contributi) ha titolo alla restituzione dei contributi versati (ovviamente anche con la parte preponderante a carico del committente). Questa liquidazione in capitale viene ora circoscritta solo ai casi in cui l’importo della pensione supplementare risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS (pari, per il 2019, a 458 euro mensili per 13 mensilità). Se la pensione è superiore niente una tantum, la quale in ogni caso è esclusa nei casi in cui l’iscritto abbia operato la ricongiunzione di periodi contributivi da altro ente.
- Date dei pagamenti. Sono state modificate alcune date di versamento dei contributi e denuncia dei redditi. Ecco le nuove date:
- 31 luglio: termine per il versamento del contributo minimo in acconto per i redditi dell’anno corrente;
- 30 settembre: termine per l’invio della comunicazione dei redditi conseguiti nell’anno precedente;
- 31 ottobre: termine per il pagamento dell’eventuale contributo a saldo relativo ai redditi percepiti nell’anno precedente.