Il tema affrontato dall'amministrazione finanziaria con la pubblicazione della Risposta n. 419 riguarda la corretta modalità di trasmissione dei dati relativi ai buoni pasto ricevuti dai clienti, che, per la loro natura, non prevedono una remunerazione immediata ma postergata all'emissione della fattura nei confronti della società che emette gli stessi buoni pasto.
L'istante è abilitato "alla ricezione di buoni pasto (cartacei ed elettronici)" e, perciò, "accade con una certa frequenza che l'utente/consumatore del pasto decida di pagare in parte con il buono pasto e in parte in contanti o altro pagamento elettronico. In questa eventualità l'operatore in cassa rilascia uno scontrino fiscale che riporta l'importo totale della consumazione, l'indicazione della quota relativa all'IVA a debito e le due diverse modalità di pagamento ricevute (indicazioni inserite manualmente tramite il registratore dall'operatore in cassa, non essendo i registratori dotati di tecnologia in grado di effettuare la lettura del codice a barre dei buoni pasto).
I dati vengono poi trasmessi all'Agenzia delle entrate nei termini di legge.
Inoltre, l'istante, con cadenza mensile, al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti da parte della Società emettitrice di buoni pasto, [...] emette regolare fattura (elettronica) riepilogativa, ai sensi dell'art. 21 del dpr 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle stesse operazioni imponibili, la Società emette quindi due distinti documenti fiscali (scontrino fiscale rilasciato a ciascun Cliente e fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti dell'Emettitore di buoni pasto), entrambi con IVA a debito, che vengono trasmessi ed elaborati dall'Agenzia delle Entrate, mentre al momento della redazione della liquidazione periodica IVA e con riferimento ai pagamenti ricevuti tramite ticket (e solo per tale quota) - al fine di evitare duplicazioni - liquida l'IVA a debito una sola volta.
Temendo una incongruenza tra i dati comunicati e quelli in possesso all'Agenzia delle entrate, «alla quale risulterà sempre un'IVA dovuta superiore a quella dichiarata», l'istante chiede conferma in merito alla correttezza della procedura esposta".
L'Agenzia delle Entrate, nel ricordare tutte le norme ed i provvedimenti legati ai corrispettivi ed alla loro memorizzazione e trasmissione telematica, risponde in modo molto chiaro:
- il nuovo obbligo di trasmissione telematica non interviene in alcun modo sulle modalità di pagamento dei corrispettivi, nè sui documenti che legittimano la prestazione come i buoni pasto/ticket restaurant;
- il documento commerciale prevede tra le diverse voci anche il "non riscosso" da utilizzare proprio per importi non incassati nell'immediato, come i buoni pasto;
- L'Iva relativa alle somministrazioni non incassate dei buoni pasto diventa esigibile nel momento del rimborso del buono pasto, ovvero nel momento in cui viene emessa la fattura elettronica alla società emittente dei buoni pasto.
- quanto indicato nei punti precedenti sarà tenuto presente dall'amministrazione finanziaria in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata.