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Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato: gli effetti fiscali nella risposta 414/E

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Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato: gli effetti fiscali nella risposta 414/E

mercoledì, 23 ottobre 2019

In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la riduzione dei debiti dell'impresa, non costituisce sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo. In tal senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 414 dell’11 Ottobre 2019, che evidentemente ha voluto valorizzare il ruolo dell'autonomia privata nella gestione della crisi dell'impresa. 

L'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, consente all'imprenditore in stato di crisi di chiedere l'omologazione di un accordo stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti, la cui attuabilità deve essere attestata con relazione redatta da un professionista, che si pronuncerà circa l’idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che sono rimasti estranei. 

L’accordo ha un carattere contrattuale che vincola solo i creditori che vi abbiano aderito e non consente che la volontà negoziale espressa sacrifichi le ragioni dei creditori non aderenti, i quali conservano il diritto a essere soddisfatti alle scadenze previste e per l’intero.

La peculiarità degli accordi di ristrutturazione dei debiti, secondo l’Agenzia delle Entrate, può essere riassunta in due punti:

  • viene meno il carattere della concorsualità perché l'accordo non coinvolge la generalità dei creditori ma solo la parte di essi che presta adesione all'accordo; 
  • manca il carattere dell'ufficialità, perché mentre le procedure concorsuali si aprono con un procedimento che coinvolge l'autorità pubblica, negli accordi di ristrutturazione il giudizio di omologa del tribunale non rileva ai fini del perfezionamento e dell'efficacia dell'impegno, ma interviene per rendere irrevocabili gli atti posti in esecuzione dell'accordo omologato. 

Con interpello la società istante chiedeva se al provento conseguito a fronte della riduzione dei debiti dell'impresa prevista dall'accordo di ristrutturazione omologato ma scaduto, potesse applicarsi la previsione di cui all'articolo 88, comma 4- ter, del TUIR sulle sopravvenienze attive. 

L'articolo 88, comma 4-ter, del TUIR dispone che "(...) In caso di (...) accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (...) la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui (...) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. (...)". 

Secondo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, dunque, poteva trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 88, comma 4- ter, del TUIR circa la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dall'applicazione di accordi di ristrutturazione omologati ai sensi dell'art 182- bis della legge fallimentare. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate la riduzione dei debiti dell'impresa rientra strettamente in una specifica previsione dell'accordo di ristrutturazione omologato di cui all'articolo 182- bis della Legge Fallimentare, anche nell'ipotesi in cui l'esistenza dello stralcio dei debiti e la sua misura sia subordinato all'avverarsi di una condizione sospensiva (la vendita dell'immobile); 

La riduzione dei debiti dell'impresa, avvenuta in conseguenza della cessione dell'immobile prevista dall'accordo di ristrutturazione originariamente omologato, anche se in data successiva alla scadenza dello stesso, ma in vigenza dell'Accordo di estensione della sua efficacia (proroga registrata, ma non nuovamente omologata), è, dunque, riconducibile, secondo l’Agenzia delle Entrate alla previsione di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del TUIR (sempre che ricorrano tutti gli ulteriori requisiti e nei limiti di quanto ivi disciplinato). 

 

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