Sotto la lente dell’INPS la contribuzione dovuta dagli iscritti all’ex Ipost (Istituto postelegrafonici) alla Cassa Unica Assegni Familiari. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’INPS l’aliquota del 6,20% è stata poi ridotta al 2,48%. Per i soggetti iscritti ai Fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, la misura del contributo non ha avuto tale riduzione, ma nell’Ipost non ci sono state neanche disposizioni a incremento dell’aliquota Ivs per cui il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare si attesta nella misura del 4,40%. Nel caso però dei lavoratori di società del Gruppo Poste italiane iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l’aliquota scende allo 0,68%.
Alle aziende ex Ipost ora viene attribuito il codice autorizzazione 7F, che a partire dal corrente mese di ottobre 2019 determina nel 4,40% la misura del contributo Cuaf. L’obbligo di versamento di tale aliquota vale anche per i periodi pregressi non prescritti, per i quali le aziende interessate dovranno versare la contribuzione in argomento (avendo a riferimento la suddetta aliquota pari al 4,40%), per le mensilità da settembre 2014 a settembre 2019.
Le aziende che abbiano comunque versato il contributo Cuaf devono ora pagare solo la differenza contributiva, pari al 3,72% dell’imponibile, atteso che parte della contribuzione è già stata versata nella ridotta misura dello 0,68%. La regolarizzazione va fatta entro il 16 gennaio 2020 se si vogliono evitare oneri accessori. In caso contrario gli uffici INPS provvederanno ad addebitare le dovute sanzioni.