La sentenza n. 26039/19 della Corte di Cassazione, pubblicata il 15 ottobre, stabilisce che il professionista che vuole andare in pensione ha diritto a ricongiungere presso la cassa professionale i contributi versati alla gestione separata INPS, anche se il trattamento di quiescenza deve essere calcolato utilizzando solo il metodo contributivo.
IL FATTO
La Corte di Appello confermava la sentenza del giudice di primo grado e accoglieva la domanda del professionista nei confronti dell'INPS di riconoscergli il diritto, in quanto libero professionista iscritto alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla gestione separata dell'INPS.
La Corte ha ritenuto, infatti, sussistente tale diritto in base alla formulazione letterale del comma 2, art. 1, l. 45/1990, che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
L'INPS proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La ricorrente lamentava la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi. Vi contrapponeva una interpretazione della norma in questione (l'art. 1, comma 2, l. 45/1990) per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il sistema contributivo.
La Cassazione dichiara il motivo di ricorso infondato, anche alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 61 del 5 marzo 1999, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 45/1990 nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato che non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali era, o era stato, iscritto il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, potesse porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentivano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione.
PQM
La Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Quindi, al contribuente deve riconoscersi la facoltà di ricongiungere i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione, e anche quando il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, non operando in quella ipotesi i soli e diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.