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Estromissione bene: la plusvalenza non rileva fiscalmente in vigenza di regime forfetario

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Estromissione bene: la plusvalenza non rileva fiscalmente in vigenza di regime forfetario

mercoledì, 16 ottobre 2019

Un contribuente, imprenditore individuale, ha acquistato negli anni '80 un immobile strumentale per natura che, al 1° gennaio 2019, risulta essere totalmente ammortizzato (costo fiscalmente riconosciuto pari a zero).

Con l'intenzione di procedere con l'esclusione del suddetto bene dal patrimonio della propria impresa, ha deciso di sfruttare la possibilità fornita dalla Legge di Bilancio 2019, ponendo in essere tutte le operazioni, tra cui l'emissione dell'autofattura.

A partire dal 2019 lo stesso contribuente ha aderito al regime forfetario. 

Sulla base del quadro indicato, l'istante chiede all'amministrazione finanziaria se la plusvalenza che emerge dall'estromissione dell'immobile abbia rilevanza fiscale - con compilazione del quadro RQ del modello redditi - o meno. Il contribuente specifica, altresì, ritiene di non essere obbligato a perfezionare l'estromissione agevolata e pertanto non ritiene che la plusvalenza debba essere indicata nel quadro RQ del Modello Redditi 2020; "di conseguenza, a seguito dell'autofattura emessa, considererà l'immobile fuoriuscito dal patrimonio dell'impresa individuale con efficacia a decorrere dalla data della sua emissione (senza che l'esclusione abbia efficacia retroattiva al 1° gennaio 2019). Non verserà, quindi, l'imposta sostitutiva alle scadenze di legge e non attribuirà all'estromissione alcuna rilevanza fiscale in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di regime forfetario (sebbene riferita a un bene acquistato in anni precedenti all'adozione del suddetto regime fiscale)".

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 391, conferma quanto affermato dall'istante, e più precisamente:

  • l'estromissione dei beni oggetto dell'art.1, comma 66 della Legge di Bilancio 2019 non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la plusvalenza è realizzata in vigenza del regime forfetario;
  • i contribuenti che adottano il regime forfetario sono tenuti ad annotare l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime forfetario;
  • non è dunque necessario compilare il quadro RQ del Modello Redditi 2020

 

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