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Carte carburante aziendali ai dipendenti esonerate dalla trasmissione telematica dei corrispettivi

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Carte carburante aziendali ai dipendenti esonerate dalla trasmissione telematica dei corrispettivi

lunedì, 14 ottobre 2019

Una società che - senza gestire direttamente degli impianti di erogazione di benzina e gasolio ad alta automazione - in forza di un contratto di netting somministri carburante per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo non ha l'obbligo di procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivo, ferma l'annotazione degli importi nel registro Iva. Questa è la conclusione di quanto espresso dall'amministrazione finanziaria con la pubblicazione della Risposta n. 411.

Al fine di comprendere appieno quanto citato è opportuno dapprima definire il netting, per poi analizzare da un lato il rapporto gestore impianto/società istante, e dall'altro il rapporto società istante/dipendenti.

Per netting s'intende "un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite "carte aziendali", e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l'operazione effettuata nei confronti del cliente"; nulla vieta che il netting e le carte aziendali possano riguardare anche persone fisiche, quali, ad esempio, dipendenti di aziende che stipulano precisi accordi.

Come anticipato sono due i rapporti possibili in caso di cessione di carburante tramite l'utilizzo di carte aziendali: da una parte vi è la gestione del rapporto tra la società istante, che sta valutando la possibilità di fornire le carte aziendali non solo ai propri clienti passivi d'imposta ma anche ai dipendenti del proprio gruppo societario, e il gestore dell'impianto, e dall'altra vi è il rapporto tra la società istante ed i propri dipendenti, in qualità di persone fisiche non passive d'imposta.

Il primo rapporto è molto chiaro: si tratta di due soggetti passivi d'imposta che regolano i rapporti tramite fatturazione elettronica; per quanto riguarda le cessioni nei confronti dei consumatori diviene più complesso il quadro normativo, e più precisamente:

  • "fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l'obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento delle Entrate del 28 maggio 2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione viene meno stante quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Mef del 10 maggio 2019".
  • "dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione."

Rimane ferma la possibilità di procedere su base volontaria alla memorizzazione elettronica ed all'invio telematico dei dati dei corrispettivi. 

Per il caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, ritiene ammissibile, per la società istante, di procedere con  l'annotazione dei corrispettivi nel registro, senza la necessità di emissione di una fattura B2C. La data di annotazione nel registro deve coincidere con la data valuta della trattenuta effettuata a carico del dipendente. 

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