Può un presidente di una società privata essere anche un lavoratore subordinato della stessa società? E può esserlo anche l’amministratore unico, e il socio unico?
Risponde alle domande l’INPS che in pratica riassume in un unico documento (Mess. n. 3359/2019) l’orientamento ormai consolidato della magistratura in merito all’incontro/scontro tra cariche sociali e rapporti di lavoro dipendente.
Un’unica risposta, valida per tutti i casi, non c’è. E allora esaminiamo le varie tipologie.
- Presidente. La carica di presidente non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di Amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. E ciò vale anche nel caso in cui al presidente è stato conferito il potere di rappresentanza della società. Ovviamente in concreto il presidente deve essere assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di Amministrazione.
- Amministratore unico. Qui il discorso cambia. La persona ha il potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Di conseguenza non sono compatibili la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima.
- Amministratore delegato. Per stabilire la possibilità di avere congiuntamente anche un rapporto di lavoro dipendente occorre preventivamente stabilire la portata delle deleghe assegnate alla persona, e cioè se esse siano di portata generale, con conseguente gestione globale della società ovvero parziale, perché limitate a specifici atti gestori):
- nel primo caso, in cui l’AD può agire senza il consenso del consiglio di Amministrazione è esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società;
- in caso contrario, se si tratta di specifiche e limitate deleghe all’amministratore è possibile dare vita a un genuino rapporto di lavoro subordinato.
- Unico socio. Dato che la concentrazione della proprietà delle azioni è nelle mani del solo socio unico non può esserci un rapporto di lavoratore subordinato. Identico discorso per chi ha di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa.