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Prescrizione quinquennale in caso di rateazione

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Prescrizione quinquennale in caso di rateazione

mercoledì, 16 ottobre 2019

Che la prescrizione arrivi dopo il periodo di cinque anni è indubbio: lo dicono la legge e la magistratura. Perciò i crediti che l’INPS ha nei confronti di aziende e cittadini si estinguono dopo il quinquennio. Ma sorge la domanda: da quale esatto momento iniziano a decorrere i termini?

La Cassazione dice che il termine decorre dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto. Spesso però i contributi vengono versati a rate: in questo caso qual è il “dies a quo”?

L’INPS con riferimento alla contribuzione dovuta per finanziare l’indennità di mobilità ricorda che l’obbligo contributivo costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento. 

Stiamo parlando del contributo ordinario di mobilità (0,30% della retribuzione imponibile), del contributo di ingresso alla mobilità ancora dovuto in caso di licenziamenti entro il 30 dicembre 2016.

Le singole rate perciò non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione. In questo caso l’obbligo è unitario, diversamente da altre obbligazioni previdenziali che hanno scadenze periodiche, ove le singole scadenze determinano il termine di adempimento delle singole obbligazioni previdenziali, che sono perciò autonome e indipendenti le une dalle altre.

Risultato? Essendo il beneficio del pagamento rateale solo una modalità prevista per agevolare l’adempimento del datore di lavoro, che non comporta il frazionamento dell’obbligazione contributiva, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata. Prima di essa infatti l’INPS non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’Agenzia della riscossione.

Ulteriore precisazione: se il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito, la decorrenza del termine di prescrizione è sospesa finché il dolo non viene scoperto (art. 2941 c.c.). Tipo: la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro all’INPS per avere la rateazione non è veritiera riguardo all’esatto ammontare del contributo dovuto o all’avvenuto pagamento dell’acconto.

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