Con l’Ordinanza n. 24970 del 7 ottobre 2019, la Suprema Corte ha statuito che è legittimo il licenziamento della lavoratrice addetta alle pulizie condominiali, a seguito dell’esternalizzazione del servizio.
Inoltre, ha ritenuto legittima anche la contestuale perdita del diritto all’abitazione senza preavviso di 12 mesi, non trattandosi dell’alloggio di servizio riservato al portiere, ma di un comodato gratuito, in quanto l’addetto alle sole pulizie non è inquadrabile al pari di un portiere.
IL FATTO
La lavoratrice proponeva domanda davanti al giudice del lavoro per ottenere:
- la condanna del convenuto condominio, alle cui dipendenze la signora ricorrente aveva lavorato dal luglio 1994 al giugno 2008, al pagamento di una somma di cui una parte a titolo di minore retribuzione percepita e/o di ripetizione di quanto indebitamente pagato dalla stessa per l'alloggio di servizio da ella utilizzato
- l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole, con la condanna del condominio al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro a titolo di risarcimento del danno
- ovvero in subordine dell'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta dalla ricorrente e la condannava al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno subito dal convenuto per effetto della illegittima occupazione da parte della signora dell'immobile condominiale che la stessa non aveva più titolo per detenere dal 1° luglio 2008 fino al 1° luglio 2009.
La soccombente impugnava dunque la sentenza e la Corte d'Appello accoglieva, per quanto di ragione, l'interposto gravame, riformando l'impugnata sentenza, confermata nel resto, con la condanna del condominio appellato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma tardivamente erogata a titolo di TFR.
La pronuncia di appello veniva quindi impugnata dalla signora mediante ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE
Secondo la signora il contratto, avente ad oggetto la concessione dell'uso gratuito dell'alloggio nel condominio, era da qualificare non già come semplice comodato, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, ma concessione di un alloggio di servizio, collegato alla prestazione lavorativa.
Ad avviso dei giudici di legittimità, la Corte d'Appello aveva esposto sinteticamente l'iter processuale, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado e osservando che il primo giudicante aveva ritenuto l'infondatezza della pretesa di parte attrice circa le rivendicate differenze retributive e la dedotta nullità del contratto di comodato, in forza del quale il condominio aveva concesso l'uso gratuito di un immobile di proprietà comune, escludendo, quindi, l'assunto secondo cui la signora non avrebbe espletato unicamente servizi di pulizia, ma ancehe di custodia e vigilanza. Di conseguenza, il giudice adito aveva ritenuto legittimo il licenziamento, attesa l'intervenuta soppressione del servizio interno di pulizia, con affidamento dello stesso ad una ditta esterna.
Quindi, il contratto di comodato era del tutto legittimo e, decorso il periodo di due settimane di preavviso, legittimamente era stata chiesta la restituzione dell'immobile che, invece, la signora aveva continuato ad occupare abusivamente con obbligo quindi di risarcire il danno.
Secondo la Corte di Cassazione non si ravvisa alcuna omissione di pronuncia, avendo la Corte di merito deciso tutte le doglianze promosse dall'appellante.
PQM
Deve ritenersi legittimo il licenziamento inflitto dal condominio alla lavoratrice, ed, inoltre, si deve qualificare come comodato il contratto in base al quale l’interessata godeva dell’alloggio ed escludere che si trattasse di un alloggio di servizio.