Nuove normative per la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria dei magistrati onorari, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Confermata ovviamente l’iscrizione alla gestione separata INPS viene confermata l’esclusione dei soggetti iscritti agli albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la cassa professionale autonoma.
L’assicurazione previdenziale e assistenziale è prevista per le persone immesse in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017 – sia per i predetti magistrati onorari in servizio alla medesima data.
Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.
Gli interessati devono iscriversi all’INPS inviando la domanda attraverso uno dei seguenti canali:
- collegamento diretto on-line con il sito INPS avendo il Pin dispositivo;
- collegamento tramite l’assistenza degli operatori del call-center (telefono numero 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da telefono mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore;
- rivolgendosi ai servizi telematici degli intermediari dell’INPS.
Tramite il proprio Pin dispositivo sarà possibile accedere al “Cassetto bidirezionale Gestione separata liberi professionisti”, dal quale si potrà visualizzare la posizione previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale.
Per determinare la misura della contribuzione INPS ricorda che il reddito imponibile è quello dichiarato nel modello UNICO, quadro RL, sez. III. Il contributo va indicato nel modello UNICO, quadro RR. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione del reddito).
Quanto bisogna pagare? L’aliquota da applicare sul reddito è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera).