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Indennità NASpI e reddito di lavoro possono coesistere

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Indennità NASpI e reddito di lavoro possono coesistere

mercoledì, 02 ottobre 2019

In linea di massima indennità di disoccupazione NASpI e contemporaneo lavoro dipendente non vanno d’accordo. Il secondo annulla la prima. Ma fino a un certo punto. È infatti possibile coniugare le due fonti di reddito in due casi: a) quando dal lavoro derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8 mila euro); b) ovvero quando il rapporto di lavoro non supera i 6 mesi. In questi casi l’INPS sospende il pagamento dell’indennità sulla base delle comunicazioni obbligatorie per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa è stata sospesa.

I contributi versati per il lavoro svolto durante il periodo di sospensione sono utili sia per determinare i requisiti per l’accesso, sia per stabilire la durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI. Il periodo di sospensione è esattamente parti alla durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. 

La sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

Non più sospensione ma decadenza dal diritto nel caso in cui non si verifichino le due ipotesi ora indicate.

In caso di nuova occupazione con un reddito di lavoro inferiore al minimo impositivo fiscale la Circ. INPS n. 94/2015 conferma il diritto all’assegno di disoccupazione (sia pure sospeso) ridotta alle seguenti condizioni:

  1. l’interessato deve comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;
  2. il datore di lavoro o – se il lavoratore è impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Se ciò si realizza l’assegno è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento in cui la persona presenta la dichiarazione dei redditi.

Cosa succede se non viene comunicato il reddito? Due sono le risposte:

  1. se il rapporto di lavoro è non superiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione;
  2. se è superiore o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
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