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Cig in deroga: con la legge n. 26/2019 decadenze dopo sei mesi

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Cig in deroga: con la legge n. 26/2019 decadenze dopo sei mesi

martedì, 24 settembre 2019

Una volta che l’azienda ha pagato ai lavoratori la cassa integrazione in deroga l’indennità di mobilità in deroga il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori vanno chiesti a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. 

Il D.Lgs. n. 148/2015 prevede che per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto (si usa il modello Sr41) tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine, trascorso il quale il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In sostanza lo stesso termine di decadenza di sei mesi, previsto in via generale per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro, vale anche alle prestazioni pagate direttamente dall’INPS.

Questa novità che riguarda il pagamento diretto si applica a tutte le tipologie di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga, sia regionale che nazionale, inclusi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non si applica ai casi in cui sono state introdotte normative speciali con le quali è stata prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (ad esempio, gli eventi sismici, il lavoro svolto nei call-center, il crollo del ponte Morandi, ecc.).

Per i trattamenti conclusi prima del 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 26/2019) il termine di decadenza dei sei mesi decorre dal 30 marzo. In questa ipotesi possono verificarsi le seguenti ipotesi:

  1. per periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019:
    1. in caso di autorizzazioni INPS emesse prima del 30 marzo il termine dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019;
    2. in caso di autorizzazioni emesse dal 30 marzo 2019, il termine decorre dalla data di emissione dell’autorizzazione;
  2. per periodi di concessione conclusi successivamente al 30 marzo 2019 il termine dei sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o, se successiva, dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione.
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